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Post-Brexit: come dichiarare le accise sulle bevande alcoliche?

Il 1 gennaio 2021 la Brexit sarà definitivamente emanata con la fine del periodo di transizione. In considerazione di questa scadenza, l’amministrazione britannica ha iniziato a pubblicare i termini e le condizioni che entreranno in vigore dopo la fine del periodo di transizione della Brexit.

Dal 1 ° gennaio 2021, le spedizioni di prodotti soggetti ad accisa dall’UE al Regno Unito saranno trattate come importazioni dall’amministrazione britannica. Al contrario, le spedizioni di prodotti soggetti ad accisa dal Regno Unito all’UE saranno trattate come esportazioni. L’Irlanda del Nord rappresenterà un’eccezione con disposizioni specifiche ancora da chiarire.

Importazioni di prodotti soggetti ad accisa in Gran Bretagna dopo la Brexit

Dal 1 gennaio 2021 non sarà più possibile utilizzare i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa europea. Il DAU (documento di accompagnamento semplificato) e l’eAD (documento di accompagnamento elettronico), nonché le disposizioni dell’UE sulla vendita a distanza non saranno più applicabili in Gran Bretagna.

Entrando nel punto di confine in Gran Bretagna, sarà richiesta una dichiarazione doganale di importazione.

A tal fine, gli operatori avranno la possibilità di utilizzare la PESC (= Customs Freight Simplified Procedures) a condizione che l’autorizzazione preventiva sia data dall’HMRC, la dogana britannica.

Per utilizzare questa dichiarazione semplificata, sarà necessario:

  • Per seguire la cosiddetta “Procedura merci controllate”
  • Avere un conto di differimento dei dazi

Esportazioni di prodotti soggetti ad accisa dalla Gran Bretagna verso l’Unione Europea dopo la Brexit

Dal 1 gennaio 2021 non sarà più possibile spedire merci tramite il sistema EMCS, né emettere un DAU nell’ambito delle normative europee per coprire la spedizione nell’Unione Europea.

Per esportare bevande alcoliche nell’UE sarà richiesta una dichiarazione di esportazione elettronica nel sistema nazionale di esportazione (NES). In questa prospettiva, sarà necessario ottenere un badge CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) per rendere queste dichiarazioni tramite una richiesta online all’HMRC. Il sistema CHIEF è un’interfaccia tra gli operatori commerciali e l’HMRC contenente un database dettagliato che raccoglie le transazioni passate e le operazioni che verranno in Gran Bretagna.

Per tutte le merci spedite prima del 1 gennaio 2021, devono essere applicate le disposizioni del periodo transitorio, anche se le merci in questione vengono consegnate a partire dal 1 gennaio 2021. È quindi necessario garantire che un eAD o un DAU sarà emesso a coprire il flusso fisico.

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